Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e generali dell’istituzione scolastica autonoma in base alle direttive annualmente impartite dal Dirigente Scolastico. Le direttive costituiscono una linea guida di condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento di attività del DSGA e del restante personale ATA.
Nell’ambito delle proprie competenze, definite nel relativo profilo professionale e nell’ambito delle attribuzioni assegnate, il DSGA è tenuto a svolgere le funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti relativamente all’attività amministrativa e contabile.
Spetta al DSGA vigilare affichè ogni attività svolta dal restante personale ATA sia diretta ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza ed in funzione del persegumento delle finalità educative ed agli obiettivi didattici dell’ istituzione scolastica in rapporto al POF.
Il DSGA assicura la gestione unitaria dei servizi generali e amministrativi in coerenza con:
1) Gli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico;
2) Gli obiettivi indicati nel POF dell’Istituzione scolastica;
3) I regolamenti della scuola;
4) I codici disciplinari previsti dal CCNL;
5) Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
6) La normativa contrattuale;
7) La normativa sulla sicurezza;
8) La normativa sulla privacy;
9) La normativa contabile;
Il DSGA svolge compiti propri del relativo profilo professionale come previsto dai Contratti di lavoro nazionali e coordina e supervisiona il lavoro dell’intero ufficio di segreteria e di tutto il personale ATA e ausiliario.
Il DSGA nella gestione del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze, è tenuto ad un costante impegno di guida e valorizzazione delle singole professionalità , al fine di garantire una gestione quanto più possibile efficace ed efficiente del servizio.
Ha responsabilità nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.