CIRCOLARE N. 29 -Cessazione dal servizio del personale della scuola a decorrere dal 1 settembre 2020

Personale scolastico

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Si pubblica circolare MIUR n 50487 del 11/12/2019 avente ad oggetto ” D.M. n. 1124 del 06/12/2019 e successivo decreto in corso di emanazione. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative” nella quale si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. n. 1124 del 06/12/2019, in oggetto e successivo decreto in corso di emanazione recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2020.
I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all’anno 2020 per coloro che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione, sono riportati nell’allegata tabella(v.circolare)

Il termine fissato per la presentazione delle domande è il 30/12/2019
Entro il predetto termine il personale del comparto scuola interessato può presentare domanda di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2020.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.
• il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 30 dicembre 2019.

Si chiarisce che la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 30 dicembre 2019
circolare-n-29-pensioni
circolaremiurcessazioni-1-9-2020-prot-0050487-del-11-12-2019

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